STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA SPORTIVA
“NEVE APPENNINO”
COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1)
È costituita l’Associazione Culturale Scientifica Sportiva “NEVE APPENNINO “ con sede in Roma, cap 00124, via Pinzolo 69; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’Associazione potrà dotarsi di altre sedi operative; a mezzo di delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale e operativa principale.
ARTICOLO 2)
L’Associazione può svolgere attività culturali, scientifiche, formative e sportive, di carattere educativo e di promozione sociale, finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale delle comunità appenniniche, la conoscenza e il rispetto del patrimonio faunistico, boschivo e montano, dei parchi nazionali e regionali, la pratica degli sport alpinistici e sci alpinistici; nonché le attività commerciali propedeutiche e collegate, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni non riconosciute.
L’Associazione potrà affiliarsi ad un Ente Nazionale con finalità culturali e assistenziali con decisione del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea dei soci.
ARTICOLO 3)
Sono compiti dell’Associazione:
a – promuove la conoscenza delle comunità appenniniche
b – contribuire a valorizzare e diffondere la cultura e le tradizioni delle diverse comunità montane
c – contribuire alla conoscenza della montagna
d – contribuire allo sviluppo delle attività sportive legate alle discipline dell’alpinismo e dello sci alpinismo
e – promuovere la conoscenza dell’ambiente montano, faunistico e boschivo, e dell’assetto idrogeologico dei territori
f – promuovere il rispetto e la conoscenza degli aspetti e dei fenomeni meteorologici e climatici legati alla montagna e alla media montagna
g – promuovere e diffondere la pratica turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci
h – promuovere la conoscenza e la pratica della fotografia
i – organizzare specifici incontri e/o corsi formativi sui temi indicati nei punti precedenti
l – implementare il sito omonimo dell’Associazione, favorendo per quanto possibile la pubblicazione di foto paesaggistiche, della flora e della fauna locale, realizzate dai soci stessi, e diffondere la rivista periodica omonima dell’Associazione
m – porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, quali ad esempio attività commerciali collegate e/o propedeutiche, rispettando le leggi e i regolamenti in materia
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.
ARTICOLO 4)
il numero dei soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; dal momento dell’ammissione i Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.
ARTICOLO 5)
per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o a persona incaricata, dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni del Comitato Direttivo, che verrà esaminata e di norma accolta entro dieci giorni
ARTICOLO 6)
la qualifica di socio si acquisisce dal momento dell’accettazione della domanda di ammissione e al contestualmente al pagamento della quota Sociale; da diritto a ricevere la Tessera Sociale, e la qualifica di socio per un intero anno sociale. Non sono ammessi soci temporanei.
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’assemblea ordinaria.
La qualifica di Socio si perde: 1) per dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ; 2) alla scadenza dell’anno sociale qualora non si rinnovi il pagamento per l’anno successivo.
ARTICOLO 7)
possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche, sia Enti e/o Associazioni come unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle assemblee sociali
ARTICOLO 8)
lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo particolare ne per successione a titolo universale, ne per atto fra vivi, ne a causa di morte, come previsto dal coma 8 lettera f – art.148 del TUIR
ARTICOLO 9)
i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo: a proporre la pubblicazione di foto e filmati e/o reportage relativi alla partecipazione a eventi, a fatti di cronaca o relativi alle tradizioni locali, sul sito web “Neve Appennino”, che sarà esaminata e nel caso accolta dalla redazione del sito
ARTICOLO 10)
I Soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale
- al pagamento di eventuali quote in funzione della partecipazione ad attività organizzate.
I Soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delibere che potranno essere approvati dal Consiglio Direttivo, comprese eventuali versamenti di quote e contributi associativi straordinari
ARTICOLO 11)
il Socio cessa di appartenere all’Associazione, oppure è espulso o radiato nei seguenti casi:
- dimissioni volontarie
- Qualora non intenda ottemperare alle disposizioni del presente statuto o deliberate dagli organi sociali
- Qualora si renda moroso nel pagamento della quota di iscrizione annua senza giustificato motivo
- qualora si renda attore di azioni ritenute disonorevoli entro o fuori l’associazione, o con la sua condotta destabilizzi la vita dell’Associazione: in questi casi l’espulsione per essere valida dovrà essere ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
- quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato alla prima occasione dall’assemblea ordinaria.
I Soci radiati per morosità potranno essere riammessi tramite il pagamento di una nuova quota di iscrizione. La riammissione in ogni caso dovrà essere deliberata dalla prima assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 12)
il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote e contributi associativi
- da eventuali contributi di Enti e Associazioni
- da eventuali proventi derivanti dalle attività e dalla eventuale pubblicazione di riviste e/o materiale Associativo dedicato
- dall’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione
- da eventuali fondi di riserva, qualora venissero costituiti
ARTICOLO 12bis)
- L’associazione per la sua attività si avvale del dominio web e della pagina Facebook “ Neve Appennino” di proprietà di Emanuele Valeri che, con apposito atto a parte, ne concede l’utilizzo per tutto il 2018 al prezzo simbolico di 1€.
- L’associazione Neve Appennino si impegna a manutenere e aggiornare il dominio, rimanendone a suo carico, per tutta la durata di cui se ne avvale, dei costi conseguenti, compreso il pagamento della tariffa annuale alla società “ ARUBA”.
- La concessione per l’utilizzo del sito potrà essere prorogata, previo accordo fra le parti – Associazione Neve Appennino e Emanuele Valeri- di anno in anno.
All’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, anche in modo indiretto (come previsto dal coma 8 lettera a – art.148 del TUIR).
ARTICOLO 13)
le somme versate per tessera e quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO
ARTICOLO 14)
il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associatione ( coma 8 lettera d – art. 148 del TUIR)
ARTICOLO 15)
l’Associazione è senza fini di lucro, e i proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/ rinnovo degli impianti , attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 16)
le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
ASSEMBLEA ORDINARIA:
è convocata obbligatoriamente almeno una volta l’anno, entro il 30 di aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione dell’attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all’assemblea ordinaria deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto, dei regolamenti, e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Quindi compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- – approvare il programma di attività per l’anno in corso
- – eleggere il Consiglio Direttivo
- – procedere alla nomina delle cariche sociali
- – eleggere la commissione elettorale, di almeno tre membri, per la proposta del Consiglio Direttivo
- – approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo
- – approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal presente statuto
- – delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione agli associati
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta
ARTICOLO 17)
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alle votazioni possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
ARTICOLO 18)
lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento, sempre previa delibera dell’Assemblea dei Soci, avviene anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non sia possibile la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questa caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’organo Direttivo vitale al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
L’Assemblea in caso di scioglimento delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del residuo sarà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalle norme in materia ( coma 8 lettera b art.148 TUIR).
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 19)
il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci fondatori al momento della costituzione o dall’Assemblea dei Soci.
Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, e fissa eventualmente compiti e mansioni degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei fini istituzionali. È riconosciuta al Consiglio la facoltà di cooptare fino ad un terzo dei suoi componenti. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
ARTICOLO 20)
il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei componenti.
ARTICOLO 21)
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea Soci
- Redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci stessi a norma del presente statuto
- Decidere e sottoporre all’Assemblea circa l’impiego dell’eventuale residuo di bilancio
- redigere eventuali regolamenti interni
- deliberare circa l’ammissione o meno di nuovi soci e, se necessario, circa i provvedimenti di radiazione
- favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione
ARTICOLO 22)
il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza legale e la Firma sociale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi, e può aprire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 23)
in caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, dedotte le passività ( debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione) per uno o più scopi secondo quanto stabilito dal presente Statuto e comunque ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (coma 8 lettera b – art.148 TUIR).
ARTICOLO 24)
Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.
ARTICOLO 25)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento e rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in data, 8 novembre 2017
Presidente : Emanuele Valeri
Vicepresidente : Christian Arcangeli
Segretario: Oreste Trotta